Servizi - Posta Elettronica Certificata

Con il D.L. nr. 185/2008 (convertito in Legge nr. 2/2009) il Governo ha varato una serie di norme in materia di famiglia, lavoro, occupazione e impresa.
L’Art. 16, comma 7, del predetto Decreto definisce l'obbligo per i Professionisti iscritti all'Albo di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata entro un anno dall'entrata in vigore della norma, obbligo che coinvolge non solo il Professionista ma anche Società, Enti e Amministrazioni Pubbliche - Art. 16, comma 7: ”I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata”.
Al fine di adempiere a tale obbligo, il Consiglio Nazionale Ingegneri, con Circolare nr. 261 del 28/09/2009 rende nota la convenzione sottoscritta con la società ArubaPEC S.p.A. di Arezzo per la fornitura di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) da assegnare gratuitamente a tutti gli iscritti agli Ordini Provinciali.
Si sottolinea che aderire al servizio offerto dal Consiglio Nazionale Ingegneri non è un obbligo per l’iscritto, ma è obbligatorio dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata; Pertanto, gli Iscritti non interessati, devono far pervenire presso la Segreteria dell'Ordine idonea comunicazione di "Diniego" contenente un indirizzo di Posta Elettronica Certificata alternativo.
Si ricorda che, con Circolare nr. 280 del 22/10/2013 il Consiglio Nazionale Ingegneri, considerate le diverse proroghe concesse, rese noto che tutte le PEC non attivate alla data dello 01/12/2013 sarebbero state definitivamente cancellate dai sistemi del Gestore Aruba PEC S.p.A., essendo queste un onere importante per il Consiglio Nazionale Ingegneri.
Attualmente l'obbligo di dotarsi di una casella PEC è anche determinato dall'Art. 37, Comma 1, Lettera e) del D.L. nr. 76/2020 (convertito in Legge nr. 120/2020) in tema di Domicilio Digitale, la cui pena in caso di rifiuto dell'Iscritto o non possesso di una casella PEC è la sospensione dall'Albo.
In ultimo, il Consiglio Nazionale Ingegneri, con Circolare nr. 835 del 28/01/2022 ha reso nota la cessione alla Fondazione CNI della convenzione sottoscritta nel 2009 tra il CNI e la società ArubaPEC S.p.A., pertanto a far data dal 1° febbraio 2022 la gestione delle caselle PEC sarà di competenza della Fondazione CNI integrando il sevizio nella piattaforma MyING.
 
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