L'aggiornamento della competenza professionale, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, è un obbligo derivante dal D.P.R. nr. 137 del 7 agosto 2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013.
In attuazione alle disposizioni dell'Art. 7 del predetto Decreto, il CNI ha adottato il Regolamento che disciplina la formazione continua dei Professionisti iscritti all'Albo degli Ingegneri ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di Aggiornamento delle Competenze Professionali.
Il Decreto in breve
Per tutti gli Iscritti all’Albo, antecedenti alla data di entrata in vigore del Decreto, sono stati accreditati 60 CFP secondo quanto previsto dagli Artt. 3 e 13.
Ai sensi dell’Art. 4, sono ritenuti validi solo i Crediti Formativi Professionali (CFP) derivanti da attività organizzate dagli Ordini Territoriali degli Ingegneri e/o da Enti accreditati dal CNI.
Al fine di esercitare la Libera Professione, l'Iscritto all'Albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP; Il numero massimo di CFP cumulabili è 120.
Secondo le indicazioni riportate nelle Linee di Indirizzo nr. 3, al termine di ogni anno vengono detratti 30 CFP dal totale posseduto, al raggiungimento di 0 CFP non saranno detratti ulteriori Crediti Formativi.
Si pubblica di seguito la Normativa di riferimento relativa all'Aggiornamento Professionale e i portali di riferimento:
Normativa e Linee d'indirizzo
Chiarimenti C.N.I.
Portali di riferimento